Tariffario di mediazione
Elenco tariffe approvate dal Ministero di Giustizia
Le indennità si compongono delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione. 1) Spese di avvio del procedimento: Euro 30 per ciascuna parte. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti presentino l'istanza di mediazione congiunta. 2) Spese di mediazione: ciascuna parte deve corrispondere gli importi indicati nella tabella A, aumentati delle eventuali maggiorazioni previste:
Valore della lite: Spesa (per ciascuna parte)
| Tabella A Tariffario approvato delle indennità spettanti agli organismi di mediazione a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante l'attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. |
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Valore della lite |
Spesa |
(per ciascuna parte) |
Fino a Euro 1.000 |
- |
Euro 40 |
da Euro 1.001 |
a Euro 5.000 |
Euro 100 |
da Euro 5.001 |
a Euro 10.000 |
Euro 200 |
da Euro 10.001 |
a Euro 25.000 |
Euro 300 |
da Euro 25.001 |
a Euro 50.000 |
Euro 500 |
da Euro 50.001 |
a Euro 250.000 |
Euro 1.000 |
da Euro 250.001 |
a Euro 500.000 |
Euro 2.000 |
da Euro 500.001 |
a Euro 2.500.000 |
Euro 4.000 |
da Euro 2.500.001 |
a Euro 5.000.000 |
Euro 6.000 |
Oltre Euro 5.000.000 |
- |
Euro 10.000 |
L'importo massimo delle suddette spese di mediazione può essere aumentato, in caso di raggiungimento della conciliazione della controversia , in misura non superiore al 25% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è fissato in € 40,00.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la segreteria della Società decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, la Segreteria della Società comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto dalla parte interessata con apposita domanda presentata entro 15 gg. dall'incontro alla Segreteria del Servizio, la quale, verificata la regolarità del pagamento, provvede alla fissazione di un nuovo incontro.
Il saldo delle spese di mediazione deve essere effettuato al termine del primo incontro.
Le suddette spese comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di mediatori.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
Conformemente all’art 17, 3 comma, del Decreto legislativo, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.




