Faq
Le principali domande e risposte sul procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, introdotto con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28 recante l'attuazione della L. 18 giugno 2009, n.69.
- Che cos'è la Mediazione?
La Mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria, che si basa su un procedimento volontario di negoziazione tra le parti gestito e facilitato da un soggetto terzo ed imparziale denominato: “mediatore o conciliatore”.
Con l’aiuto del mediatore, puntando a soddisfare gli interessi delle parti, si individuano soluzioni concordate, e quindi utili a tutte le parti, per definire amichevolmente la controversia
- Quali sono le principali funzioni del Mediatore/Conciliatore?
Il mediatore/conciliatore, in modo imparziale e senza potere decisionale, si adopera per individuare i reali interessi delle parti, per consentire una reale comunicazione fra le stesse e quindi per permettere loro di concordare un nuovo assetto di rapporti che soddisfi tutti e permetta la prosecuzione delle relazioni commerciali e personali.
- Per quali materie è possibile utilizzare il procedimento di mediazione introdotto con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28 per risolvere una controversia in via stragiudiziale? Quando diventerà obbligatorio esperire il procedimento di mediazione prima di introdurre un giudizio ordinario?
In via generale si può decidere di utilizzare il procedimento di mediazione per conciliare una lite in materia civile e commerciale che verta su diritti disponibili. Non è invece ammissibile per liti che vertano su diritti indisponibili (quali ad. es. Diritto di famiglia).
In particolare le materie individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, per le quali dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, sono le seguenti:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
In ogni caso la normativa precisa che o svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, nè la trascrizione della domanda giudiziale.
- In quali procedimenti giudiziali non deve essere preliminarmente obbligatoriamente esperito il procedimento di mediazione?
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale.
- Qual'è la durata massima del procedimento di mediazione previsto per legge?
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Nella prassi nella maggior parte dei casi, il procedimento ha una durata complessiva di 30/40 gg.
- Quali sono i principali vantaggi della mediazione/conciliazione rispetto al procedimento avanti al Giudice?
E' una procedura essenzialmente informale che non richiede la difesa tecnica (ma non esclude la presenza dei legali e/o consulenti di fiducia).
E' una procedura riservata. Nulla di ciò che viene riferito al Conciliatore durante le udienze potrà essere rivelato.
Ha un costo molto contenuto.
Soprattutto…. - è una soluzione concordata, non combattuta (win\win), senza vincitori né vinti.
Non interrompe rapporti - anzi può risanare o allargare rapporti “complicati” consentendo alle imprese di migliorare le condizioni del proprio business.
- Entro quanto tempo deve essere fissato il primo incontro(spesso unico) tra le parti per l'inizio della procedura di mediazione?
Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
- Quali sono i principali obblighi che deve osservare il mediatore?
Il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite dalle parti durante il procedimento di mediazione.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, nè davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Il mediatore è soggetto imparziale e prima di accettare l'incarico deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità con cui dichiara:
di non avere alcuna relazione con le parti e/o i loro difensori che possa incidere sulla propria indipendenza od imparzialità;
di non avere alcun interesse personale od economico, diretto od indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
di non aver alcun pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
- Il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva?
Si, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il verbale di conciliazione redatto in caso di positivo accordo nel procedimento di mediazione, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
- Quali sono i vantaggi fiscali della Mediazione?
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente
Inoltre alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
- Chi sono i Mediatori/Conciliatori di SIC&A S.r.l?
Prof. Mauro Zavani Ordinario di Economia Aziendale Università di Modena e Reggio Emilia
Prof. Ciro Lenti Professore a contratto Università degli Studi di Pisa – Facoltà Economia Aziendale
Dott. Giovanni Chiesa
Dott. Edoardo Tricerri
Dott. Stefania Segnini
Avv. Raffaele Rizzo
Avv. Silvia Salvini
- Dove vengono svolte materialmente i procedimenti di mediazione gestiti da Sic&a?
Pisa - Via S.Maria 19 sede principale operativa e amministrativa. La Spezia – P.zza G. Verdi,19 - Sede secondaria.
In Collaborazione con...
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