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Pareri

 
Oggetto: prevalenza della domanda di mediazione presentata in tempi diversi a due diversi organismi di mediazione (art. 4 D.Lgs. 28/2010). Il caso L’avv. A) deposita istanza di mediazione delegata, all’organismo SIC&A di Fermo il 3 agosto 2011 alle ore 10,51. Il chiamato in mediazione, a mezzo proprio avvocato B) deposita istanza di mediazione, per la medesima controversia, ad altro organismo, il 13 agosto 2011. La segreteria di quest’ultimo rilascia ricevuta con timbro manuale senza alcuna prova oggettiva come ad esempio la stampa di un registro elettronico non modificabile, anzi la segreteria dichiara di non essere in possesso di registro elettronico degli affari di mediazione. La segreteria SIC&A convoca la mediazione per il giorno 1 settembre 2011 a mezzo raccomandata, anticipata a mezzo fax ed email sia alla parte chiamata nonché al proprio avvocato. Nell’incontro del 1 settembre la parte istante chiede il rinvio onde agevolare il chiamato in mediazione, che non si presenta, a presenziare la mediazione. La segreteria convoca un nuovo incontro per il 5 ottobre e anche in questo caso le convocazioni a mezzo lettera raccomandata vengono inviate via email alla parte ed al proprio legale. Ancora una volta la chiamata in mediazione non si presenta anzi contesta lo svolgimento della mediazione presso Sicea intepretando la disposizione dell’art. 4 eccependo che l’ultimo capoverso del comma 1 art. 4 del D. Lgs. faccia riferimento alla comunicazione delle parti in mediazione della data dell’incontro di mediazione. E disconoscendo la prima convocazione in quanto non ha ritirato la raccomandata. Per quanto sopra si chiedono i seguenti pareri: a)La definizione della “prima” istanza di mediazione ricevuta dall’organismo mediazione; b)L’interpretazione dell’articolo 4 del D.Lgs 28 del 4 marzo 2010; c)La definizione di comunicazione e notifica; d)Infine, come si deve considerare la comunicazione a mezzo raccomandata, inviata alla parte che non viene “volutamente” ritirata, nonostante l’invio del fax e della email.

Con riferimento alle questioni prospettate con la sua nota del 21 ottobre n.s. esprimo il mio parere nei termini che seguono.

1.      E’ chiara la volontà del legislatore di semplificare l’accesso alla mediazione e il suo sviluppo. L’istanza deve solo indicare l’organismo, le parti e le ragioni della pretesa. In caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Non è, quindi, previsto un criterio di competenza territoriale e le parti sono libere di rivolgersi all’organismo ritenuto più gradito o più affidabile.

La regola della prevenzione - che ha evitato la scelta di criteri più prettamente processuali, quale quello della sede o residenza della parte chiamata in mediazione ovvero quello opposto - trova applicazione anche quando più domande di mediazione provengono sia dalla parte istante sia da quella chiamata in mediazione.

Nella fattispecie in esame non v’è dubbio che per “prima” istanza di mediazione debba ritenersi quella presentata dall’avv. A dell’Organismo SIC&A di Fermo in data 3 agosto 2011, posto che l’altra istanza di mediazione, per la medesima controversia, è stata presentata dal chiamato in mediazione (ad altro Organismo) in un momento successivo, precisamente in data 13 agosto 2011.

In definitiva, è l’Organismo SIC&A di Fermo “competente” a trattare la mediazione di cui si discerne.

2.      Il comma 1 dell’art.4 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, disciplina in generale le modalità di attivazione del procedimento di mediazione, stabilendo che la relativa domanda è presentata mediante il deposito di una istanza presso un organismo.

Il comma 2 indica il contenuto di tale istanza, senza peraltro dire alcunché circa i criteri di competenza territoriale o per materia utili per individuare l’organismo di conciliazione competente.

Nel comma 1 si legge che, per determinare il “tempo della domanda” si ha riguardo alla “data della ricezione della comunicazione”. Tale condizione è da ritenere, sul piano logico, che faccia riferimento al caso dell’istanza di mediazione inviata all’organismo a mezzo posta, sicchè il “tempo della domanda” dovrebbe in realtà essere determinato con riguardo al momento della presentazione dell’istanza medesima.

L’ultimo comma dell’art. 4 affronta il tema degli obblighi informativi dell’avvocato, cui la parte si sia eventualmente rivolta per un parere circa la fattispecie litigiosa che la coinvolge. L’ avvocato non dovrà limitarsi semplicemente ad informare il cliente della “possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione”, ma dovrà specificamente informarlo dei casi in cui tale adempimento non costituisce una mera facoltà della parte ma una condizione di procedibilità dell’azione.

La violazione dell’obbligo di informativa comporta l’annullabilità del contratto di prestazione professionale concluso fra cliente ed avvocato.

3.      La comunicazione è attività del cancelliere (e, quindi, della segreteria dell’organismo di conciliazione) con cui si porta a conoscenza del destinatario un provvedimento del giudice  (o un atto del mediatore). Per  la comunicazione non è prescritta una determinata formalità a pena la nullità. È sufficiente che essa abbia raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza ed il contenuto del provvedimento del giudice (o dell’atto del mediatore).

La comunicazione può avvenire anche mediante notificazione, cioè mediante quella specifica attività che è propria dell’ufficiale giudiziario, da eseguirsi secondo determinate disposizioni di legge, la cui violazione comporta la nullità della notificazione stessa.

Quindi la notificazione non è che un modo di esecuzione della comunicazione, un modo particolarmente qualificato perché comporta l’intervento di un organo terzo (l’ufficiale giudiziario), che, seguendo percorsi normativamente disciplinati, porta a conoscenza della parte interessata un provvedimento del giudice (o un atto del procedimento di mediazione).

4.      Il fatto che la comunicazione a mezzo raccomandata non venga “volutamente” ritirata dal destinatario, nonostante sia stato avvisato dell’invio a mezzo di fax e di e-mail, è del tutto irrilevante ai fini della validità della comunicazione, posto che, in generale, per la comunicazione, come si è detto, non sono prescritte specifiche formalità a pena di nullità e posto che, nel caso specifico, proprio per  l’invio di fax e di e-mail, non v’è alcun dubbio che la parte interessata sia comunque venuta a conoscenza di quello che era l’oggetto della comunicazione e che questa abbia quindi raggiunto il suo scopo.

 Dott. Vincenzo Nardi - Magistrato Corte di Cassazione in Quiescienza

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