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Tariffario

Elenco tariffe approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 180 del 18 ottobre 2010 come modificato dal D.M. 145 del 6 Luglio 2011

Le indennità si compongono delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione. 1) Spese di avvio del procedimento: Euro 40+IVA 21% per ciascuna parte. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti presentino l'istanza di mediazione congiunta. 2) Spese di mediazione: ciascuna parte deve corrispondere gli importi indicati nella tabella A, aumentati delle eventuali maggiorazioni previste:

Valore della lite: Spesa (per ciascuna parte)

Tabella A

Tariffario approvato delle indennità spettanti agli organismi di mediazione a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante l'attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e D.M. 180 del 18 ottobre 2010 e D.M 145 del 6 Luglio 2011.

Valore della lite

Spesa

(per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000

-

Euro 65 + IVA 21%

da Euro 1.001

a Euro 5.000

Euro 130 + IVA 21%

da Euro 5.001

a Euro 10.000

Euro 240 + IVA 21%

da Euro 10.001

a Euro 25.000

Euro 360 + IVA 21%

da Euro 25.001

a Euro 50.000

Euro 600 + IVA 21%

da Euro 50.001

a Euro 250.000

Euro 1.000 + IVA 21%

da Euro 250.001

a Euro 500.000

Euro 2.000 + IVA 21%

da Euro 500.001

a Euro 2.500.000

Euro 4.000 + IVA 21%

da Euro 2.500.001

a Euro 5.000.000

Euro 5.200 + IVA 21%

Oltre Euro 5.000.000

-

Euro 9.200 + IVA 21%


NB:Il pagamento delle indennità dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al conto corrente di S.I.C.&A , Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana sede di Viareggio.

IBAN IT55 R087 2624 8000 0000 0104 651

L’importo su indicato:
a) può  essere  aumentato  in  misura  non  superiore  a  un  quinto  tenuto  conto  della  particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; 
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo;
d) deve  essere  ridotto  di  un  terzo, per i primi sei scaglioni e di metà per i restanti  nelle  materie  di  cui  all’articolo  5,  comma  1,  del  decreto legislativo, esclusa ogni ulteriore maggiorazione se non quella di cui alla percedente lettera b) ;
e) deve  essere  ridotto a Euro 40,00+IVA 21% per il primo scaglione ed a Euro 50,00+IVA 21% per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle  controparti di quella  che ha  introdotto  la mediazione, partecipa al procedimento. 
Si  considerano  importi minimi  quelli  dovuti  come massimi  per  il  valore  della  lite  ricompreso nello  scaglione  immediatamente precedente a quello effettivamente  applicabile;  l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la segreteria della Società decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di mediazione devono essere corrisposte con le modalità sopra indicate; in caso contrario, la Segreteria della Società comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto dalla parte interessata con apposita domanda presentata entro 15 gg. dall'incontro alla Segreteria del Servizio, la quale, verificata la regolarità del pagamento, provvede alla fissazione di un nuovo incontro.
Il saldo delle spese di mediazione deve essere effettuato al termine del primo incontro.
Le suddette spese comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di mediatori.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
Conformemente all’art 17,  comma 2, del Decreto Legislativo, tutti  gli  atti,  documenti  e provvedimenti   relativi  al  procedimento di  mediazione  sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 

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Iscritta al n. 46 del R.O.C. e al n.110 degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per conciliatori a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, presso il Ministero della Giustizia.
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